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Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9

"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020, il DL di cui si tratta emana ulteriori disposizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quanto concerne il mercato del lavoro, all'art. 5 sospende, nei Comuni individuati in calce al Decreto, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. L'art. 13 dispensa i datori di lavoro (nei predetti Comuni) che presentano istanza di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, dall'obbligo di informazione e consultazione sindacale ed eventualmente, dall'obbligo di accordo. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per il 2020. L'assegno ordinario è anche concesso ai lavoratori di imprese iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 addetti. L'art. 14 stabilisce, per le aziende dei Comuni interessati che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria, previa adozione di un decreto di interruzione del predetto trattamento da parte del Ministero del Lavoro, la facoltà di presentare istanza di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a tre mesi. L'art. 15 dispone la concessione della cassa integrazione in deroga in favore dei datori di lavoro per i quali non possono essere applicate le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di lavoro. L'art. 16 riconosce un'indennità mensile, concessa con Decreto della Regione interessata, pari a 500 euro per tre mesi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi, nonché dei titolari di rapporti di agenzia, purché residenti nei Comuni individuati dal DL di cui si tratta. L'art. 17 prevede per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, l'erogazione di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Sono previste inoltre, all'art. 18 misure di incentivazione al lavoro agile da parte dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, incrementando del 50% il valore iniziale delle convezioni-quadro di Consip per la fornitura di pc portatili. Sempre in materia di pubblico impiego, l'art. 19 prevede l'equiparazione al periodo di ricovero ospedaliero, dei periodi trascorsi in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva. Da ultimo, l'art. 25 concede, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del DL di cui si tratta, in favore delle PMI, la garanzia del Fondo per le PMI a titolo gratuito, per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro.

Apri: Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9  pdf 145 KB

Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: ammortizzatori sociali   mercato del lavoro   lavoratori svantaggiati   cassa integrazione guadagni   cassa integrazione guadagni straordinaria   lavoro agile   pubblico impiego   sicurezza sul lavoro  

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