Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 giugno 2021, n. 1056/21
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 231/1 del 30 giugno 2021, il Regolamento di cui si tratta è composto da 15 articoli e disciplina il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF), con lo scopo (art. 1) di fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, nonché verso un'economia climaticamente neutra dell'UE entro il 2050. Il JTF contribuisce (art. 2) al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il Fondo fornisce il proprio sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti i Paesi membri (art. 3), destinando risorse pari a 7,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 10 miliardi nell'ambito del Next Generation EU. All'art. 5 è previsto un meccanismo di ricompensa a ciascun Paese membro sulla base della variazione delle emissioni di gas a effetto serra dei loro impianti industriali nel periodo dal 2018 all'ultimo anno per il quale sono disponibili dati. Se uno Stato membro non si è impegnato a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, l'art. 7 prevede la messa a disposizione per la programmazione e l'inserimento nelle priorità di solo il 50 % delle dotazioni annuali. L'art. 8 elenca l'ambito di applicazione del JTF, tra cui investimenti produttivi nelle PMI per la riconversione industriale, investimenti nella creazione di nuove imprese, investimenti nelle energie rinnovabili, assistenza nella ricerca di lavoro. L'art. 11 dispone la realizzazione da parte di ciascun Paese membro, di uno o più piani territoriali per una transizione giusta, contenenti la descrizione degli interventi previsti e il contributo del Fondo allo scopo. All'art. 14 è previsto, entro il 30 giugno 2025, il riesame da parte della Commissione dell'attuazione del JTF, da trasmettersi sotto forma di relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Soggetto emanante:
Parlamento europeo - Consiglio dell'Unione europea
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Data:
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Tipologia: Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio |
Parole chiave:
finanziamenti comunitari
green economy
governance
crescita economica
creazione d'impresa
mercato del lavoro
occupazione
competenze professionali
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