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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021

"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, il DPCM di cui si tratta detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Tra i provvedimenti adottati, oltre a vietare qualsiasi spostamento non necessario su tutto il territorio nazionale (art. 2), prevede all'art. 6 la predisposizione di misure per lo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ricorrendo tra l'altro alle più elevate percentuali di lavoro agile, anche adibendo i lavoratori più fragili a diverse mansioni. Sono quindi evidenziate, dall'art. 8 in poi, le misure di contenimento del contagio applicabili a seconda del livello di rischio territoriale (bianco, giallo, arancione e rosso), con riferimento, tra l'altro, alla libertà di spostamento, allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, alle istituzioni scolastiche, alle attività commerciali, ai trasporti, nonché ai corsi di formazione. Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e le primarie di primo grado (art. 43). Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Per le altre zone è responsabilità dei Presidenti di Regione disporre la sospensione dell'attività educativa (art. 21, comma 2). Sono quindi dettate disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (art. 49), con particolare riguardo a misure di quarantena e di sorveglianza sanitaria, nonché dei trasporti sul territorio nazionale. All'art. 56 è istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, delle Regioni e delle Province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

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Soggetto emanante: Presidente del Consiglio dei Ministri
Data:
Tipologia: Decreti Presidente Consiglio dei Ministri
Parole chiave: regioni   sicurezza sul lavoro   lavoro agile   mercato unico   pubblica amministrazione   giovani   istruzione   lavoratori svantaggiati   industria  

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