"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, il DPCM di cui si tratta detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Tra i provvedimenti adottati, oltre a vietare qualsiasi spostamento non necessario su tutto il territorio nazionale (art. 2), prevede all'art. 6 la predisposizione di misure per lo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ricorrendo tra l'altro alle più elevate percentuali di lavoro agile, anche adibendo i lavoratori più fragili a diverse mansioni. Sono quindi evidenziate, dall'art. 8 in poi, le misure di contenimento del contagio applicabili a seconda del livello di rischio territoriale (bianco, giallo, arancione e rosso), con riferimento, tra l'altro, alla libertà di spostamento, allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, alle istituzioni scolastiche, alle attività commerciali, ai trasporti, nonché ai corsi di formazione. Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e le primarie di primo grado (art. 43). Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Per le altre zone è responsabilità dei Presidenti di Regione disporre la sospensione dell'attività educativa (art. 21, comma 2). Sono quindi dettate disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero (art. 49), con particolare riguardo a misure di quarantena e di sorveglianza sanitaria, nonché dei trasporti sul territorio nazionale. All'art. 56 è istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, delle Regioni e delle Province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.