Messaggio INPS 21 dicembre 2020, n. 4781
"Articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante 'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia' (GU n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori chiarimenti". Con precedente Messaggio l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. A seguito delle richieste pervenute dalle strutture territoriali, sono state fornite ulteriori precisazioni qui di seguito riepilogate. I datori di lavoro devono inoltrare telematicamente all'Istituto le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola; la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla predetta retribuzione; l'importo dell'esonero. Quest'ultimo può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021). Può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell'esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive.
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Soggetto emanante:
INPS
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Data:
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Tipologia: Messaggi |
Parole chiave:
contributi
crisi economica
economia
mercato del lavoro
occupazione
politica economica
politiche di contrasto alla crisi
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