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Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104

"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il DL di cui si tratta è composto da 115 articoli ed interviene in materia di coesione territoriale, di scuola e di università, di salute, di sostegno al rilancio economico, ma soprattutto di lavoro, a cui è dedicato tutto il Capo I (artt. 1-26). A riguardo si segnala, tra gli altri, l'art. 1 che, in materia di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e CIGS, dispone l'incremento di ulteriori nove settimane, per un totale di 18, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'art. 3 prevede, al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori privati che non richiedono l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. L'art. 4 introduce modifiche al Fondo Nuove Competenze, estendendo anche al 2021 quanto già previsto per l'anno in corso, con l'incremento di ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per il 2021. All'art. 5 sono dettate nuove disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL, con la proroga delle predette prestazioni, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, di ulteriori due mesi. L'art. 6 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In materia di contratti a tempo determinato, l'art. 8 prevede, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, il rinnovo o la proroga per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta. L'art. 14 proroga le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. In materia di Reddito di emergenza (Rem), l'art. 23 dispone, ferme restando le erogazioni già concesse, il riconoscimento di una quota pari a 400 euro ai nuclei familiari in possesso di specifici requisiti, da richiedersi entro il 15 ottobre 2020.

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Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: ammortizzatori sociali   occupazione   politica sociale   politica economica   fasce deboli   finanza pubblica   lavoro subordinato   mercato del lavoro   cassa integrazione guadagni  

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