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Legge 18 dicembre 2020, n. 176

"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, il dettato normativo oltre alla conversione in Legge di cui si tratta, abroga espressamente i Decreti Ristori-bis (DL n. 149/20), Ristori-ter (DL n. 154/20) e Ristori-quater (DL n. 157/20), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi. Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnalano, tra gli altri, l'introduzione dell'art. 1-quater che istituisce per il 2021 un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse. L'art. 1-septies sostituisce l'art. 14 del DLgs n. 276/13, prevedendo, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, la stipula con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle Regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. L'art. 10-bis dispone la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19. In materia di integrazione salariale, l'art. 12 bis proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19, i cui trattamenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 30 settembre 2020. L'art. 12-ter prevede che trattamenti di integrazione salariale di cui al DL n. 104/20, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di CIGD. L'art. 15-bis stanzia un'ulteriore indennità una tantum, pari a 1.000 euro, ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite.

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Apri: Testo del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176  pdf 455 KB

Soggetto emanante: Parlamento Italiano
Data:
Tipologia: Leggi Ordinarie
Parole chiave: politica fiscale   politiche di contrasto alla crisi   ammortizzatori sociali   welfare state   mercato del lavoro   occupazione   sostegni al reddito   cassa integrazione guadagni  

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