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Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato per l'entrata in vigore nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020, il DL di cui si tratta è articolato in tredici Capi e 266 articoli. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste in materia di lavoro (Capo II). Il Titolo III del DL di cui si tratta prevede all'art. 68 la novella dell'art 19 del DL n. 18/20 "Cura Italia" estendendo di ulteriori cinque settimane la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno ordinario, con oneri finanziari nel limite di 250 milioni di euro per il 2020. L'art. 69 modifica l'art. 20 del sopracitato DL stabilendo una durata massima della CIGS di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 828,6 milioni di euro per il 2020. Anche circa la Cassa in deroga, l'art. 70 estende di ulteriori cinque settimane la durata della CIGD, a cui si aggiungono altre quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, nel limite massimo di 4.931,1 milioni di euro per il 2020. L'art. 71 inserisce l'art 22-ter al DL "Cura Italia" che istituisce un ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali pari a 2.740,8 milioni di euro per il 2020, nonché l'art. 22-quater che individua l'INPS quale titolare nel riconoscimento dei trattamenti in deroga per i periodi successivi alle nove settimane. L'art. 78 incrementa la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 milioni a 1.150 milioni di euro per il 2020. In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è estesa a cinque mesi la sospensione della procedura di impugnazione. Il Capo II, all'art. 82 introduce il reddito di emergenza (Rem), erogato dall'INPS e destinato ai nuclei familiari in possesso di specifici requisiti, tra cui un valore ISEE inferiore a 15 mila euro. Allo scopo è istituito il Fondo per il Reddito di emergenza presso il Ministero del Lavoro su cui ascrivere un limite di spesa pari a 954,6 milioni di euro per il 2020. L'indennità per i professionisti e i lavoratori CO.CO.CO viene poi erogata anche per il mese di aprile 2020 (art. 84). Lo stesso articolo prevede un'ulteriore indennità per i professionisti con partita IVA, pari a mille euro per il mese di maggio 2020, che hanno subito una riduzione del reddito del 33% nel secondo bimestre 2020. L'art. 87 introduce modifiche alla Legge di Bilancio 2019, n. 145/18, concedendo ai lavoratori che hanno terminato la CIGD e non hanno diritto alla NASpI un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, fino al 31 dicembre 2020. Viene poi istituito presso l'ANPAL, nel limite di 230 milioni di euro sul PON SPAO, il Fondo Nuove Competenze (art. 88), per consentire la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte del suddetto orario viene finalizzato a percorsi formativi. L'art. 90 consente lo svolgimento del lavoro agile ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. L'art. 91 dispone lo svolgimento della formazione a distanza dei sistemi regionali di IeFP e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Sono quindi previste disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL (art. 92 che ne proroga la fruizione di ulteriori due mesi se scadute entro il 30 aprile 2020), nonché di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95). L'art. 99 istituisce presso il Ministero del Lavoro l'Osservatorio del mercato del lavoro, con compiti di studio, elaborazione dati, individuazione delle aree prioritarie su cui indirizzare gli interventi, che si avvale di un Comitato scientifico composto tra l'altro da rappresentanti di ANPAL. In materia di emersione dei rapporti di lavoro, l'art. 103 individua le modalità di regolarizzazione sia per i datori di lavoro che per i cittadini stranieri, ai quali è inoltre concesso un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, qualora il precedente risulti scaduto e non rinnovato. L'art. 242 prevede, in attuazione delle modifiche disposte a livello europeo, l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), per le spese dichiarate nelle domande di pagamento fino al 30 giugno 2021, anche a valere su quelle emergenziali anticipate a carico dello Stato per il contrasto degli effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19.

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Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: politiche attive del lavoro   politiche di contrasto alla crisi   fondi strutturali   ammortizzatori sociali   istruzione e formazione   welfare state   sostegni al reddito   incentivi alle imprese   inclusione sociale   industria   iniziativa comunitaria   lavoratori svantaggiati   lavoro agile   mercato del lavoro  

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