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Messaggio INPS 16 novembre 2018, n. 4271

"Corresponsione dell'indennità di malattia in ipotesi di trasferimento del lavoratore in costanza di malattia in altro Paese UE". Nel sottolineare il rafforzamento del principio della libera circolazione dei lavoratori, all'interno dei Paesi dell'Unione europea, l'INPS fornisce chiarimenti sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con la Circolare n. 192/96 in merito alla necessità dell'autorizzazione al trasferimento in Paesi UE, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia. Emerge che, in caso di diniego da parte dell'INPS dell'autorizzazione al trasferimento per motivi medici, viene applicata la sospensione del diritto all'indennità economica, per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia. Ai fini pertanto del riconoscimento dell'indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE ha il dovere di comunicare con la struttura territoriale competente per l'accertamento dello stato di incapacità al lavoro, che per la verifica di assenza di rischi di aggravamento conseguente al trasferimento all'estero.

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Soggetto emanante: INPS
Data:
Tipologia: Messaggi
Parole chiave: mercato unico   mobilità territoriale   lavoro all'estero   malattie professionali   mercato del lavoro   occupazione  

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