"Istituzione Incentivo Occupazione Sviluppo Sud". L'incentivo di cui all'oggetto, gestito dall'INPS quale organismo intermedio, è diretto ai datori di lavoro privati che nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019, assumano persone disoccupate (ai sensi dell'art. 19 del DLgs n. 150/15 e del art. 4, comma 15-quater, del DL n. 4/19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/19) in età compresa tra 16 e 34 anni o con più di 35 anni di età, prive di impiego da almeno sei mesi. L'incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale è effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in quelle "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), senza tenere conto della residenza del lavoratore. L'incentivo è riconosciuto per le tipologie del contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per l'apprendistato professionalizzante. Viene riconosciuto anche in caso di impiego part-time, ma escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro all'anno; deve essere fruito entro il 28 febbraio 2021. L'incentivo è cumulabile con quello previsto dalla Legge sul Reddito di cittadinanza (art. 8 del DL n. 4/19), nonché con quello strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dal DL n. 87/18, e con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati nel Mezzogiorno. La gestione della misura da parte dell'INPS è nel limite complessivo di spesa annuale pari a 120 milioni di euro, a valere sul PON SPAO. La disciplina dei rapporti tra ANPAL e INPS (compresi i relativi obblighi), è definita dal DD n. 365/16.