Circolare congiunta ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 giugno 2018, n. 2
"Accordo di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-bis del DLgs n, 148/15, come introdotto dall'art. 1, comma 136, della Legge n. 205/17". La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto al DLgs n. 148/15, l'art. 24-bis in materia di Accordo di ricollocazione. Il comma 1 del nuovo articolo prevede che la procedura di consultazione sindacale finalizzata all’attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. L'accordo è trasmesso all'ANPAL entro sette giorni dalla stipula; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condivide con l'ANPAL l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale. Questi ultimi possono richiedere all'ANPAL, entro 30 giorni dalla stipula del predetto accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione (AdR); il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale, comunque non inferiore a sei mesi e non prevede l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, previo accordo tra il lavoratore interessato e l'ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In caso di accettazione di un offerta di lavoro con un altro datore, il lavoratore beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, oltre alla corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
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Soggetto emanante:
ANPAL - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Data:
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Tipologia: Circolari |
Parole chiave:
lavoratori svantaggiati
ammortizzatori sociali
reinserimento lavorativo
incrocio domanda-offerta
mercato del lavoro
occupazione
welfare to work
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