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Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 8 aprile 2020, n. 8

"Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". La Circolare di cui all'oggetto fornisce le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di CIGD per quei datori di lavoro che abbiano subìto effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività. Circa il trattamento di integrazione salariale ordinario, inizialmente previsto per le aziende della cd. "zona rossa" e quindi esteso a tutto il territorio nazionale, si precisa che il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e che non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria. La domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente. Relativamente al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS, può essere concesso per la causale "Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS" per un periodo non superiore a nove settimane, ed è subordinato alla formale sospensione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce, quello di integrazione salariale straordinario in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale straordinaria anche a totale copertura dell'orario di lavoro. Circa la CIG in deroga, il trattamento è concesso con appositi Decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all'INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest'ultimo. Considerando l'attuale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta per contrastare il diffondersi dell'epidemia, l’integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

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Soggetto emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Data:
Tipologia: Circolari
Parole chiave: ammortizzatori sociali   welfare state   cassa integrazione guadagni   cassa integrazione guadagni straordinaria   crisi aziendali   mercato del lavoro   politiche di contrasto alla crisi  

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