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Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87

"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese". L'intevento ha l'obiettivo di contrastare il precariato e la delocalizzazione delle aziende, al fine di restituire dignità ai lavoratori i cui contratti vengono prorogati a tempo determinato in modo ingiustificato e non agevolare le aziende che utilizzano benefici pubblici senza dare carattere di continuità agli investimenti e al mantenimento dell'occupazione nel territorio nazionale (Capi I e II). Con il DL viene inoltre rafforzato il contrasto alla ludopatia e sono previste norme per la semplificazione fiscale in relazione all'accertamento sintetico e al redditometro (Capi III e IV). Il Capo V detta disposizioni finali e di coordinamento. Con le misure per il contrasto al precariato (Capo I), si vuole limitare, con maggiore efficacia, un utilizzo indiscriminato dei contratti a termine. A tal fine è prevista l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro, l'onere di dimostrare le cause che hanno indotto ad utilizzare tale strumento invece di una diversa tipologia contrattuale. In presenza delle nuove condizioni inserite già a partire dal primo contratto, sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Viene perciò stabilito che il termine apposto al contratto a tempo detrminato, non può essere superiore a 24 mesi e, se il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, devono verificarsi le seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi 12 mesi di durata e vengono, inoltre, limitate il numero delle proroghe dello stesso contratto, dalle attuali 5 a 4. Circa le disciplina della somministrazione di lavoro, si stabilisce che al lavoratore da somministrare, assunto a tempo determinato, si applicherà la disciplina del contratto di lavoro subordinato. Viene anche previsto l'aumento dell'indennità dovuta al lavoratore nel caso nel quale il Giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa. Tale norma aumenta l'intervallo entro il quale il Giudice può fissare l'indennità, portandola ad un minimo di 6 mensilità, fino ad un massimo di 36. Per indirizzare i datori di lavoro verso forme contrattuali stabili, è previsto, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (GU pag. 1).         

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Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: lavoro subordinato   lavoro temporaneo   mercato del lavoro   occupazione   politiche attive del lavoro   somministrazione di lavoro   globalizzazione   diritto del lavoro   politica fiscale   cessazione del rapporto di lavoro  

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