"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021, il DL di cui si tratta è composto da 12 articoli e prevede ulteriori misure restrittive per il contenimento della pandemia. Nello specifico all'art. 1 proroga sino al 30 aprile 2021 il metodo dei colori applicato alle Regioni per definire le misure di contenimento: in nessun caso possono essere designate zone bianche o gialle, il livello minimo applicabile è quello riferito all'arancione. Relativamente alle scuole, all'art. 2 viene sempre assicurato in tutte le Regioni, anche quelle di colore "rosso", lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia, nonché l'attività scolastica e didattica dell'istruzione primaria e del primo anno di quella secondaria di primo grado. L'art. 4 sottopone all'obbligo di vaccinazione, pena sanzioni, tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, che svolgono la loro attività in strutture pubbliche e private. Relativamente alle misure in tema di lavoro, l'art. 8 proroga al 31 maggio della deroga per le assunzioni da parte dei Comuni degli LSU, stanziando allo scopo 5 milioni euro. L'art. 10, in materia di svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, dispone misure semplificate, stabilendo, per i concorsi di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e orale, nonché lo svolgimento della prova orale in videoconferenza.