"Erogazione della formazione di base e trasversale nell’ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del DLgs. n. 81/15". L'interpello è stato formulato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in relazione alle ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Nello specifico, si richiede se l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale, sia riconducibile al datore di lavoro anche in caso di assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni già in possesso delle relative nozioni, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi attraverso un precedente contratto di apprendistato di secondo livello. Il Ministero sottolinea che, come peraltro specificato in merito dalle linee guida sull'apprendistato professionalizzante, la formazione in oggetto risulta superflua, in ragione dei suoi contenuti, per coloro che hanno già acquisito tali nozioni di base in virtù di precedenti esperienze di lavoro o di un'esperienza in apprendistato di secondo livello già svolta.