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Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84

"Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 recante Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro". La Circolare di cui si tratta illustra le innovazioni introdotte dai DL di cui all'oggetto e fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del DL n. 18/20, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/20, novellati dal DL n. 34/20 e in relazione alle successive disposizioni in deroga introdotte dal DL n. 52/20. Nello specifico, tra le disposizioni contenute, con riferimento alle modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, è possibile presentare domanda da parte dei datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. Restando ferma la durata massima pari a 18 settimane, il DL n. 52/20 ha previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse ("periodo fruito"). Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. Per i datori di lavoro che devono inoltrare domanda per eventi iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020. Viene poi previsto che le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, purché rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo. Sempre a condizione di aver interamente fruito le 14 settimane, è possibile riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento CIGO anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Per quanto concerne l'assegno ordinario, esso è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti. Relativamente al trattamento di cassa integrazione e disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Circolare precisa che il datore di lavoro può revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento, nel rispetto delle 18 settimane complessive.

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Soggetto emanante: INPS
Data:
Tipologia: Circolari
Parole chiave: cassa integrazione guadagni   cessazione del rapporto di lavoro   mercato del lavoro   politiche di contrasto alla crisi   politiche passive del lavoro   occupazione   sostegni al reddito  

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