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Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, il DL "Cura Italia" stanzia complessivamente risorse nell'ordine di 25 miliardi di euro e si articola in cinque Titoli e 127 articoli. Oltre a disporre misure di rafforzamento del Servizio Sanitario nazionale (artt. 1-18, con il potenziamento tra l'altro delle risorse umane del Ministero della Salute e dell'INAIL), stabilisce, al Titolo secondo (artt. 19-48), provvedimenti a sostegno del lavoro. Tra le principali disposizioni a riguardo, l'art. 19 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa causa emergenza epidemiologica COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane (comunque entro il mese di agosto 2020), nel limite massimo di spesa annua di 1.347,2 milioni di euro. Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/20, hanno richiesto la CIGS, possono sospendere tale istanza presentando domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane (art. 20), nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro. L'art. 21 dispone che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del  DL n. 6/20 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare, in sostituzione, domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Relativamente alla CIG in deroga (art. 23), le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia, possono riconoscere, a decorrrere dal 23 febbraio 2020, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, nel limite di 3.293,2 milioni di euro per il 2020. Le disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro e del sostegno ai lavoratori prevedono, all'art. 23 (e nel limite di risorse annue pari a 1.261,1 milioni di euro), la fruizione da parte dei dipendenti del settore privato, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni. Analogo sostegno è rivolto ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per entrambe le categorie, a cui si aggiungono i lavoratori autonomi, è prevista in alternativa la possibilità di scegliere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro per il 2020. Anche per i dipendenti pubblici (art. 25) e nel limite di 30 milioni di euro per il 2020, sono disposti analoghi provvedimenti di conciliazione. L'art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, senza la computazione ai fini del periodo di comporto. L'art. 33 proroga i termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ampliandoli da 68 a 128 giorni. Sempre per quanto concerne la NASpI, l'indennità DIS-COLL, nonché il Reddito di cittadinanza (RdC), l'art. 40 sospende per due mesi gli obblighi connessi alla fruizione di tali misure, tra cui i termini per le convocazioni da parte dei CPI, fermo restando il godimento dei benefici economici. L'art. 44 istituisce, per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità (definita con successivi Decreti Interministariali), nel limite di spesa 300 milioni di euro il 2020. L'art. 46 preclude per 60 giorni, dall'entrata in vigore del DL di cui si tratta, l'avvio delle procedure di mobilità e di riduzione del personale e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. A sostegno delle imprese, l'art. 49 dispone la concessione a titolo gratuito di garanzie a favore delle PMI, fino ad un massimo di 5 milioni di euro. L'art. 55 modifica poi l'art. 44-bis del DL n. 34/19, in materia di sostegno finanziario alle imprese (trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate). L'art. 62 prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Ai lavoratori dipendenti con un reddito di importo non superiore a 40 mila euro spetta poi un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (art. 63).

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Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: ammortizzatori sociali   centri territoriali per l'impiego   cessazione del rapporto di lavoro   crisi aziendali   lavoro subordinato   lavoro atipico   lavoro agile   previdenza   reddito di cittadinanza - rdc   incentivi alle imprese   politiche di contrasto alla crisi   politica industriale   occupazione   welfare state   congedi parentali   conciliazione lavoro-famiglia  

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