Circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52
"Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19'. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Integrazioni alla circolare n. 37/2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti". Con la Circolare di cui si tratta si forniscono le istruzioni relative alle misure previste dal DL n. 18/2020, con particolare riferimento agli interventi concernenti la sospensione degli adempimenti di natura contributiva. Relativamente alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (art. 61), tale facoltà, fino al 30 aprile 2020 e fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. Analogamente, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro, la sospensione è relativa a versamenti e premi che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Sono quindi forniti chiarimenti circa le modalità di sospensione per le aziende con dipendenti, per gli artigiani e commercianti, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, ai lavoratori agricoli autonomi, nonché per i datori di lavoro domestici. Inoltre, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. La misura riguarda i versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai periodi retributivi di febbraio 2020, i versamenti relativi alle dichiarazioni di manodopera agricola relative al terzo trimestre 2019 e quelli della contribuzione dovuta dai committenti per il mese di febbraio 2020.
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Soggetto emanante:
INPS
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Data:
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Tipologia: Circolari |
Parole chiave:
pubblica amministrazione
contributi
previdenza
mercato del lavoro
lavoro autonomo
lavoro subordinato
lavoro atipico
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