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Circolare ANPAL 15 novembre 2019, n. 3

"Prime istruzioni operative per l’attuazione da parte dei Centri per l’impiego delle disposizioni di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26". Ai sensi delle norme in oggetto, l'erogazione del Reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di inserimento al lavoro. Sono quindi escluse le persone non maggiorenni, occupate, che frequentino un regolare corso di studi, beneficiarie della pensione di cittadinanza, titolari di pensione diretta, in età pari o superiore a 65 anni, disabili ai sensi della Legge n. 68/99. Possno altresì essere esonerate dagli obblighi di cui sopra i componenti con carichi di cura (soggetti minori di 3 anni), coloro che frequentano un corso di formazione, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di attività di lavoro dipendente o autonomo con un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del TUIR. Sono quindi evidenziate le categorie di soggetti per la stipula del patto per il lavoro presso i CPI (tramite modello adottato con Decreto MLPS), a cui ANPAL attribuisce successivamente l'assegno di ricollocazione. La convocazione presso il CPI competente è effettuata entro 30 giorni dal ricnoscimento del beneficio, ovvero decorsi 90 giorni dalla presentazione della DID. Per agevolare le operazioni, il Sistema informativo del RdC effettua la verifica di sussistenza delle condizioni previste e su tale base ANPAL mette a disposizione degli operatori dei CPI le liste delle persone da convocare. Sono quindi evidenziati gli obblighi in capo ai beneficiari tenuti a sottoscrivere il patto per il lavoro, assieme alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli stessi nei confronti dei CPI. Circa l'offerta di lavoro, questa deve contenere informazioni minime, relativamente alla qualifica da ricoprire, ai requisiti, alla durata, alla tipologia contrattuale, nonché alla retribuzione prevista. La stessa risulta congrua, tra l'altro, se coerente con le esperienze e le competenze maturate, oltre ad una retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua si intende giustificata solo in presenza di specifici motivi. Con riferimento ai beneficiari del RdC che siano anche percettori di NASpI, il rifiuto di una offerta di lavoro ritenuta congrua ai fini del RdC, può differire da quella ritenuta congrua ai fini della NASpI, in funzione dell'aspetto della distanza del luogo di lavoro e della retribuzione.

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Soggetto emanante: ANPAL
Data:
Tipologia: Circolari
Parole chiave: reddito di cittadinanza - rdc   patto per il lavoro   politiche attive del lavoro   occupazione   incentivi all'assunzione   sistema informativo lavoro  

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