Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, il Decreto è composto da 14 articoli e due allegati ed è stato emanato considerando l'urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Oltre a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021, l'art. 1 ripristina le cd. "zone gialle", consentendo dal 26 aprile 2021 gli spostamenti nei territori in esse rientranti. Le misure di contenimento più stringenti, relative alla "zona rossa" si applicano in caso di incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 250 mila abitanti. Nelle zone intermedie "arancioni", gli spostamenti sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o di necessità, anche per il rientro nei comuni di residenza o domicilio (art. 2). L'art. 3 dispone lo svolgimento in presenza su tutto il territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, nonché della scuola primaria e secondaria di primo grado. Almeno il 50% (con percentuali superiori a seconda della minore incidenza del contagio) in presenza deve poi essere garantito per la scuola secondaria di secondo grado. Le attività didattiche delle Università sono anch'esse svolte prioritariamente in presenza. Oltre a disciplinare i servizi di ristorazione (art. 4), gli spettacoli aperti al pubblico (art. 5), le palestre e piscine (art. 6), le fiere e congressi (art. 7), nonché i centri termali e i parchi di divertimento (art. 8), il DL di cui si tratta introduce all'art. 9 le "certificazioni verdi", un pass dipendente dal possesso di specifici requisiti (vaccinazione già effettuata, avvenuta guarigione da COVID-19, tampone eseguito nelle 48 ore antecedenti), che consente lo spostamento territoriale indipendentemente dal colore delle zone. In materia di lavoro, l'art. 10 proroga le disposizioni relative al lavoro agile, di cui al DL n. 34/20 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/20), fino al 31 luglio 2021.
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Soggetto emanante:
Governo Italiano
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Data:
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Tipologia: Decreti Legge |
Parole chiave:
mobilità territoriale
lavoro agile
crisi economica
economia
occupazione
politiche di contrasto alla crisi
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