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Legge 2 novembre 2019, n. 128

"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" (GU Serie Generale n. 257 del 2-11-2019). La norma, composta da 16 articoli suddivisi in due Capi, apporta, tra l'altro, modifiche al DL n. 81/15 - Testo Unico in materia di contratti di lavoro. Nello specifico, viene aggiunto l'art. 2-bis in meteria di tutele in favore degli iscritti alla gestione separata. Per coloro che non sono titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Dopo il Capo V è inserito il Capo V-bis, relativo alla tutela del lavoro (inquadrato come autonomo) tramite piattaforme digitali, ossia quei programmi e procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna dei beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione. L'art. 3-bis introduce modifiche al DLgs n. 150/15 in materia di comunicazioni obbligatorie, stabilendo, nell'ottica di semplificazione adempimentale, la loro comunicazione per via telematica al Ministero del Lavoro, che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro. L'art. 4, circa l'emergenza occupazionale di ANPAL Servizi, è integrato dal comma 2-bis che prevede assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato, assieme a specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL servizi e Italia Lavoro con contratto di collaborazione. Per quanto concerne il Capo II, all'art. 9-bis vengono dettate disposizioni in materia di finanziamento della proroga della CIGS, incrementata per il 2019 di 90 milioni di euro, nonché sugli ammortizzatori sociali in deroga, concessi nel limite massimo di risorse già assegnate alle Regioni e Province autonome. L'art. 13-ter prevede, al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 500 mila euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

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Soggetto emanante: Parlamento italiano
Data:
Tipologia: Leggi Ordinarie
Parole chiave: lavoro autonomo   lavoro subordinato   tipologie contrattuali   crisi aziendali   mercato del lavoro   condizioni di lavoro   digitalizzazione  

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