Legge 1 aprile 2021, n. 46
"Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale". Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, la Legge è composta da cinque articoli e ha lo scopo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, con particolare riguardo a quella femminile. All'art. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del dispositivo di cui si tratta, uno o più Decreti Legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, tra l'altro pienamente compatibile con il Reddito di cittadinanza (RdC) costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. Esso è inoltre ripartito in pari misura tra i genitori, oppure a chi esercita la responsabilità genitoriale, ed è concesso nella forma di credito di imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro. All'art. 2 è disposto che i redigendi Decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi specifici: riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza; riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia; riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità. Circa le disposizioni finanziarie (art. 3) per il finanziamento dell'assegno di cui si tratta è disposta la graduale soppressione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, dell'assegno di natalità, nonché dal superamento delle detrazioni fiscali e dall'assegno per il nucleo familiare.
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Soggetto emanante:
Parlamento italiano
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Data:
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Tipologia: Leggi Ordinarie |
Parole chiave:
assegni familiari
occupazione
reddito di cittadinanza - rdc
lavoro subordinato
lavoro autonomo
welfare state
sostegni al reddito
giovani
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