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Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 1° luglio 2020, n. 11

"Cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 e Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 recante Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro". Il DL n. 34/20 ("Decreto Rilancio") detta, tra l'altro, disposizioni in materia di accesso agli ammortizzatori sociali, così introdotte in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'istituto della CIGD diventa un vero e proprio strumento di sostegno al reddito, fondato sull'esigenza di garantire tutele a carattere trasversale e nazionale, nell'ottica di accelerare ed agevolare l'intero processo amministrativo. Possono accedervi i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. I limiti massimi di durata del trattamento sono stati oggetto di più interventi normativi, con il DL n. 34/20 che, da ultimo, ha previsto una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Viene inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane. Per le prime nove settimane Regioni, Province autonome e, in caso di imprese plurilocalizzate, Ministero del Lavoro sono competenti nel riconoscimento della CIGD, per gli ulteriori periodi spetta all'INPS. Per le istanze presentate alle Regioni o al Ministero del lavoro, i Decreti di concessione sono trasmessi all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, che provvede ad effettuare un'anticipazione di pagamento pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. La Circolare di cui si tratta rimanda quindi al Decreto Interministeriale n. 9/20 per le istruzioni operative di dettaglio.

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Soggetto emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Data:
Tipologia: Circolari
Parole chiave: ammortizzatori sociali   crisi aziendali   industria   mercato del lavoro   occupazione   politiche passive del lavoro   politiche di contrasto alla crisi  

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