Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 gennaio 2019, n. 1118
"Richiesta di parere. Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex articolo 30 del DLgs n. 276/03". Con riferimento al quesito in oggetto, su cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha già formulato il proprio parere con Nota n. 290/18, la DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro riporta le prime valutazioni circa la possibilità di distaccare l'apprendista. Oltre alla necessità di prevedere tale istituto nel piano formativo, viene considerata la centralità della componente formativa nel contratto di apprendistato, rispetto all'interesse del datore di lavoro di effettuare il distacco. Le modalità operative con cui questo deve avvenire devono comunque assicurare l'adempimento dell'obbligo formativo (interno ed esterno), su diretta responsabilità del datore di lavoro e con il supporto del tutor. Pertanto, in caso di distacco, va assicurata la presenza di quest'ultimo, per garantirne la coerenza e l'utilità al percorso formativo dell'apprendista definito in sede di assunzione. Secondo quanto appena evidenziato, per prevenire fenomeni elusivi e snaturare lo svolgimento dell'apprendistato stesso, occorre prevedere una durata limitata nel tempo del distacco, in un contesto produttivo diverso da quello originario, rispetto al periodo complessivo di svolgimento. Ciò anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco stesso.
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Soggetto emanante:
Ministero del Lavoro
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Data:
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Tipologia: Note di Indirizzo - Interpelli |
Parole chiave:
apprendistato
formazione professionale
giovani
politiche attive del lavoro
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