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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020

"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275, Supplemento Ordinario n. 41 del 4 novembre 2020, il DPCM novella o integra precedenti decretazioni alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale. Tra le disposizioni in esso contenute, oltre all'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale in tutti i luoghi diversi dalle abitazioni private, viene fatto divieto di spostamenti, salvo comprovate esigenze, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo. I centri commerciali sono chiusi durante i giorni festivi e prefestivi. Viene poi ribadita la sospensione di attività culturali e sportive, queste ultime ad eccezione degli eventi riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, nonché limitata la didattica in presenza alle istituzioni scolatiche primarie e le scuole dell'infanzia. Le attività professionali devono essere svolte mediante modalità di lavoro agile, assieme all'incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti e all'assunzione dei protocolli di sicurezza anticontagio. In aggiunta alle disposizioni summenzionate, per le Regioni individuate, con frequenza settimanale, dal Ministero della Salute con un indice di contagio alto, è fatto divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, sia con mezzi pubblici che privati, assieme alla sospensione delle attività commerciali, di svago e di ristorazione, salvo i servizi essenziali. Per quelle Regioni che presentano, secondo il monitoraggio del Ministero della Salute, uno scenario di gravità massima, superiore al precedente, assieme ad un livello di rischio alto, in aggiunta a quanto già stabilito è fatto divieto di qualsiasi spostamento, oltre che dal territorio comunale, dal proprio domicilio, salvo casi di comprovata necessità. Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, salvo quelle dirette alla vendita di generi alimentari e le farmacie. Il DPCM impone quindi tutte le attività produttive industriali e commerciali che rimangono aperte al rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Le disposizioni del presente Decreto sono efficaci a far data dal 5 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020.

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Soggetto emanante: Presidente del Consiglio dei Ministri
Data:
Tipologia: Decreti Presidente Consiglio dei Ministri
Parole chiave: regioni   politiche di contrasto alla crisi   istruzione e formazione   mercato del lavoro   lavoro agile   sicurezza sul lavoro   pmi - piccole e medie imprese  

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