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Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 novembre 1999, n. 77

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio: Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e modifiche alla disciplina della Legge 2 aprile 1968, n. 482". 
La Circolare fornisce un iniziale inquadramento del nuovo impianto normativo delineato con la Legge 12 marzo 1999, n. 68, con alcuni approfondimenti che si ritengono utili prima dell'entrata in vigore della legge, che è differita a trecento giorni dalla data di pubblicazione della legge, ossia il 18 gennaio 2000. 
Soggetti destinatari. Rispetto alla disciplina della Legge n. 482 del 1968 vi è un cambio di prospettiva. La legge di riforma si rivolge, in via principale, alle persone disabili, mentre per gli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei coniugi superstiti, nonché per gli equiparati ad orfani e coniugi superstiti appartenenti alle medesime categorie ed inoltri per i profughi italiani e rimpatriati, la disposizione transitoria di cui all'articolo 18 c.2, accorda tutela solo fino alla emanazione di una disciplina organica del diritto al lavoro di tali categorie ed individua, in tale arco temporale, una specifica quota di riserva.
Tra i datori di lavoro obbligati al rispetto delle quote di riserva, sono ora inclusi coloro che occupano da 15 a 35 dipendenti, insorgendo tale obbligo nel caso venga effettuata più di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa.
Sono inoltre destinatari dell'obbligo di assunzione, limitatamente alle funzioni amministrative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la polizia, la protezione civile e la difesa nazionale. In tutti questi casi l'obbligo scatta nel momento in cui viene effettuata una nuova assunzione aggiuntiva. 
Quote di riserva e modalità di computo. Le quote di riserva sono modulate dall'articolo 3 della Legge secondo l'entità dimensionale dell'azienda o dell'ente pubblico. Il computo delle quota di riserva va effettuato previa esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori di cui all'articolo 4 della Legge. Tale articolo prevede che non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della legge n.68/99, o con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti. Devono ugualmente escludersi coloro che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti, nonché i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. 
Norme di esclusione. Oltre ai casi di esclusione elencati all'articolo 5, comma 2, che riguardano il settore del trasporto, la legge prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri emani con proprio decreto norme concernenti le esclusioni e gli esoneri relativamente alle attività svolte dalle P.A. e dagli enti pubblici non economici. Per quanto riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili, un contributo esonerativo pari a lire venticinquemila per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

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Soggetto emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Data: 24-11-1999
Tipologia: Circolari
Parole chiave: collocamento mirato   disabili   fasce deboli  

Documenti correlati
Legge 12 marzo 1999, n. 68
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2000, n. 17
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 maggio 2000
Legge 18 maggio 2000, n. 126

Nella rete
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.welfare.gov.it)