"Disciplina dei termini e delle modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze". Modificando il precedente Decreto del 9 ottobre 2020, il Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, fissano al 30 giugno 2021 il termine entro il quale sottoscrivere gli accordi collettivi di cui al DL n. 34/20, accordi contenenti i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti, il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali in caso di erogazione della formazione da parte dell'impresa. Il limite massimo di ore destinato alla formazione è fissato in 250, mentre le attività si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL. La presentazione delle domande entro la data precedentemente indicata, corredate del progetto per lo sviluppo delle competenze, deve consentire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021. Sono quindi individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, nonché altri soggetti (anche privati) che svolgono attività di formazione (Università statali e non, istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Centri per l'istruzione degli adulti, Istituti tecnici superiori, centri di ricerca accreditati dal MIUR).