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Circolare INPS 18 settembre 2020, n. 105

"Articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante 'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia' (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione". Il "Decreto agosto", tra le misure di rilancio economico nell'attuale scenario pandemico da COVID-19, ha previsto l'esonero contributivo, fruibile entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. L'ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il predetto importo può essere goduto per un periodo massimo di quattro mesi; possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto delle disposizioni a tutela delle condizioni di lavoro, nonché di regolarità amministrativa aziendale e, in quanto selettivo, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. L'esonero è comulabile con altri incentivi, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

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Soggetto emanante: INPS
Data:
Tipologia: Circolari
Parole chiave: cassa integrazione guadagni   mercato del lavoro   politiche di contrasto alla crisi   incentivi alle imprese   occupazione   pmi - piccole e medie imprese  

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