Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 (Supplemento Ordinario 43) del 29 dicembre 2022, la Legge di Bilancio 2023 è composta da una prima parte ("Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici") contenente l'articolo 1 (903 commi), una seconda parte ("Approvazione degli Stati di previsione") con 21 articoli, nonché tre allegati, due tabelle, i quadri generali riassuntivi e gli stati di previsione. Per quanto concerne i principali interventi, relativi al mercato del lavoro (Titolo IV), si segnala il comma 281 che reintroduce per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. I commi 286-287 prevedono la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica. Il comma 292 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato "Opzione donna", a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni. Il comma 301 stanzia 20 milioni di euro, per l’anno 2023, per le misure inerenti lo sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. I commi 306-307, in materia di lavoro agile, ne dispongono la proroga fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori pubblici e privati rientranti in situazioni di fragilità specificate dalla normativa vigente. I commi 313-321 prevedono che, nel corso del 2023, il Reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età. I commi 324-329 recano la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Il comma 342 estende la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali elevando da cinque a dieci mila euro l'anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci.
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Soggetto emanante:
Parlamento Italiano
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Data:
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Tipologia: Leggi Ordinarie |
Parole chiave:
finanza pubblica
crescita economica
politica sociale
politiche attive del lavoro
politica economica
occupazione
mercato del lavoro
reddito di cittadinanza - rdc
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