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Decreto Legge 20 luglio 2021, n. 103

"Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro". Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 21 luglio 2021, il DL, oltre a prevedere specifiche misure di tutela delle vie d'acqua dichiarate o riconosciute monumento nazionale (con particolare riferimento alla città di Venezia e alle limitazioni al traffico marittimo crocieristico in prossimità dei canali cittadini), detta disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Nello specifico, l'art. 3 stabilisce che, in via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Ai datori di lavoro che presentano suddetta istanza resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo o di messa in mobilità, nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Apri: Decreto Legge 20 luglio 2021, n. 103  pdf 84 KB

Soggetto emanante: Governo Italiano
Data:
Tipologia: Decreti Legge
Parole chiave: ammortizzatori sociali   cassa integrazione guadagni   industria   mercato del lavoro   occupazione   licenziamenti collettivi   politiche di contrasto alla crisi  

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