Circolare INPS 8 luglio 2020, n. 81
"Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6 della Legge n. 104/92, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34". Il DL n. 18/20 "Cura Italia" ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzie e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché previsto un incremento del numero di giorni di permesso retribuiti ex Legge n. 104/92. Con il DL n. 34/20 ("Decreto Rilancio") viene estesa la durata del congedo sopracitato, individuando un arco temporale decorrente dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, assieme all'incremento fino a 30 giorni fruibili dai genitori per l'assistenza dei figli. La norma dispone la conversione d'ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento dello stesso, fruiti dai genitori durante il predetto arco temporale e fino ad un massimo di 30 giorni; ciò per le istanze presentate prima del 29 marzo 2020. Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste. Relativamente alla modalità di presentazione delle domande, si utilizza la stessa procedura informatizzata relativa al congedo parentale, all'interno della quale è possibile scegliere l'opzione relativa al congedo causa COVID-19. In alternativa, è possibile richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro. Viene quindi precisato che, in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori, è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19; in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19; - in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19. Circa l'estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/92, i soggetti aventi diritto possono godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti, di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nel corso di maggio e giugno.
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Soggetto emanante:
INPS
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Data:
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Tipologia: Circolari |
Parole chiave:
congedi parentali
welfare state
politiche di contrasto alla crisi
politica sociale
pari opportunitÃ
lavoro subordinato
disabili
conciliazione lavoro-famiglia
assistenza
minori
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