"Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del DLgs n. 276/03". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il Decreto di cui si tratta detta disposizioni in merito ai requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo delle Agenzie per il lavoro. Per quanto concerne la dotazione organica, il Decreto prevede, per le Agenzie di somministrazione e per quelle di intermediazione, almeno quattro unità nella sede principale e due unità per ogni unità organizzativa, indicando in quest'ultimo caso un responsabile, anche con funzioni di operatore. Per le Agenzie di ricerca e selezione, sono previste almeno due unità nella sede principale ed almeno altrettante per ogni eventuale unità organizzativa. Il personale, deve essere in possesso di adeguate competenze derivate da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. Titolo idoneo alternativo è l'scrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro da almeno due anni. I locali devono essere in possesso di specifici requisiti di conformità per l'idoneità allo svolgimento delle attività. Per le Agenzie già autorizzate occorre l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Decreto di cui si tratta, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.