Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 10 febbraio 2021, n. 177/2021
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19. Il Regolamento n. 223/14 stabilisce le norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti, per promuovere la coesione sociale, rafforzare l'inclusione sociale e concorrere quindi all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione europea. La pandemia da COVID-19 ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali, rendendo più grave la situazione di oltre il 20% della popolazione che è a rischio di povertà o di esclusione sociale, acuendo le differenze sociali ed aumentando la perdita di posti di lavoro, i tassi di disoccupazione e le diseguaglianze. La crisi sta perciò avendo un impatto particolarmente negativo sul Fondo e sulla capacità delle organizzazioni partner di erogare sostegno alle persone maggiormente colpite dagli effetti della pandemia. Con il Regolamento di cui si tratta sono modificati alcuni articoli del Regolamento n. 223/14, fissando tra l'altro a 3.500.000 euro la dotazione minima del Fondo per ciascun Paese membro. Viene poi precisato che, ove lo Stato membro lo ritenga opportuno, le predette risorse sono incrementate in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19, incidendo sugli impegni di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Per i programmi operativi che beneficiano di risorse aggiuntive, il periodo termina il 31 dicembre 2022. La Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all'11% delle risorse aggiuntive assegnate per il 2021. Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5% della dotazione del Fondo al momento dell’adozione del programma operativo e del 5% delle suddette risorse aggiuntive, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all’attuazione del Fondo. Il programma operativo può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner e di qualsiasi altro attore coinvolto nell’attuazione del Fondo, anche per promuovere la capacità di risposta alle crisi per far fronte all’epidemia di COVID-19. Le azioni possono riguardare il periodo di programmazione successivo, anche per garantire il proseguimento del sostegno del Fondo attraverso altri fondi dell'Unione.
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Soggetto emanante:
Parlamento europeo - Consiglio dell'Unione europea
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Data:
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Tipologia: Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio |
Parole chiave:
fasce deboli
povertà
politica sociale
politiche comunitarie
welfare state
crisi economica
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