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Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Decreto Liquidità". Nota di approfondimento

A cura della Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale - Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi. Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 dell’8 aprile 2020.Il provvedimento, in vigore dal 9 aprile 2020, si affianca al DL n. 18/20 “Cura Italia” nel contesto di straordinaria necessità ed urgenza circa il contenimento degli effetti negativi che l’epidemia COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale. Si articola in due direttrici: da una parte mira a sostenere le imprese, garantendo liquidità immediata tramite 400 miliardi di euro, di cui 200 miliardi per il supporto alle esportazioni; dall’altra sospende alcuni adempimenti fiscali ed interviene sul mercato del lavoro disponendo l’applicazione degli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Di seguito alcune delle principali disposizioni previste. Per quanto concerne le misure di accesso al credito per le imprese, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche e di istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, per finanziamenti alle suddette imprese. Circa il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione ed agli investimenti delle imprese, SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato. I suddetti impegni sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10% liberando così fino a 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento delle esportazioni. Sono quindi previste disposizioni per garantire la continuità delle imprese, specie quelle che prima della crisi erano in equilibrio, con regolare prospettiva di continuità aziendale. Circa il Fondo centrale di garanzia PMI entro 499 addetti, le garanzie concesse sono a titolo gratuito, con un importo massimo per singola impresa elevato a cinque milioni di euro, nonché l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta, fino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. Sono poi sospese per il trimestre aprile-maggio 2020 i termini dei versamenti, purché in presenza di compensi o ricavi non superiori a 50 milioni di euro e una diminuzione del fatturato pari ad almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto concerne il mercato del lavoro, infine, si applicano le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e CIGD anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 7 marzo 2020.

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Soggetto emanante: ANPAL Servizi
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Tipologia: Studi e ricerche
Parole chiave: politiche di contrasto alla crisi   crisi aziendali   finanza pubblica   ammortizzatori sociali   pmi - piccole e medie imprese   mercato del lavoro   occupazione  

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