Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2008, n. 6416
"Cessazione di attività - problematiche connesse all'utilizzo della CIGS". Con questa nota il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali risponde ai chiarimenti avanzati dall'Unione industriale di Cuneo, in merito all'utilizzo temporale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività. Quest'ultima era considerata come una delle causali per l'attivazione della misura, in quanto ricompresa nella fattispecie della "crisi aziendale", quindi si applicavano i criteri generali per quella situazione. Con la Legge n. 291 del 2004 è stato introdotto specificatamente il tertium genus della cessazione di attività (oltre alla crisi aziendale e alla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione) che può riguardare "l'attività dell'intera azienda, un settore di attività, uno o più stabilimenti o parte di essi". Alla luce di questa innovazione normativa si è ritenuto necessario rivedere il cocetto di unità produttiva per l'applicazione dei limiti temporali (in ogni unità produttiva durata non maggiore di 36 mesi in 5 anni). Quando si parla di cessazione di attività essa può riguardare un'unità produttiva solo se autonoma ovvero che non influisce sulle attività delle altre unità, in questo caso si richiama la nozione di reparto. Per questi motivi nel caso di cessazioni di attività di segmenti, autonomamente configurabili di una medesima unità produttiva, che succedono in tempi diversi, la CIGS non può coinvolgere lavoratori già destinatari della misura anche in caso di trasferiemnti o ricollocazioni presso settori di attività della medesima unità produttiva.
|
|
Soggetto emanante:
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
|
Data:
19-05-2008
|
Tipologia: Note di Indirizzo - Interpelli |
Parole chiave:
ammortizzatori sociali
cassa integrazione guadagni straordinaria
politiche passive del lavoro
crisi aziendali
|
|