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Protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983

Il Governo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ribadiscono l'obiettivo assunto il 22 giugno 1981, nell'intento di operare il rientro graduale dell'inflazione; enunciano l'obiettivo parallelo di affrontare il grave problema della occupazione mediante una serie di misure legislative ed  amministrative e di comportamenti consensuali delle parti sociali.
Il Governo presenterà al Parlamento:
- un provvedimento urgente per la modifica dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche tendente sia alla neutralizzazione del drenaggio fiscale, sia ad una più equa distribuzione dell'imposta sui redditi;
- un provvedimento per l'istituzione di un assegno integrativo per i figli a carico di età non superiore ai 18 anni;
- un provvedimento per una fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle imprese; si impegna a che l'incremento medio ponderato annuo delle tariffe, dei prezzi amministrati e dei prezzi sorvegliati si mantenga nei limiti del 13%.
Il   Governo  presenterà   al  Parlamento   un  provvedimento   per  una fiscalizzazione  degli oneri  sociali a  carico  delle imprese,  di pari incidenza  ercentuale a  quella raggiunta  nell'anno  1982. In  sede di nuova  disciplina  dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno sarà proposta  una  fiscalizzazione aggiuntiva  di oneri  sociali per la nuova occupazione del Mezzogiorno.
Il Governo, le Organizzazioni sindacali si impegnano a mantenere l'incremento medio annuo del costo del lavoro, nei settori pubblico e privato.
Il Governo si incontrerà con le Parti sociali per un esame dell'insieme delle misure di riforma previdenziale e pensionistica, si impegna inoltre a sostenere in Parlamento la riforma della disciplina del mercato del lavoro ampliando le possibilità per i lavori part time e per la mobilità anche internazionale, con aree sperimentali e servizi di osservazione sul mercato del lavoro, sulla  facoltà  in via sperimentale, di  assunzione  nominativa  di giovani  per  rapporti  di  lavoro  a  termine aventi  finalità  formativa, nonché,  nella  misura del  50%  delle richieste numeriche, di tutti i   lavoratori ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità e sulla fissazione  dei periodi  massimi  di godimento  delle  prestazioni di cassa  integrazione  guadagni (Cig) con  riduzioni cadenzate,  da far  decorrere con l'avviamento dei processi di mobilità al nuovo regime.
Nell'intento di affrontare con misure concrete il problema dell'assenteismo, verranno disposte drastiche misure in sede legislativa, amministrativa e contrattuale.   Al fine di realizzare regimi di orario di lavoro più corrispondenti alle esigenze produttive, le parti concorderanno, nei rinnovi di categoria,  clausole che  consentano un più intenso utilizzo degli impianti, un recupero della prestazione effettiva rispetto all'orario contrattuale, nonché i criteri per una maggiore  flessibilità di orari da porre in essere in sede aziendale. In considerazione delle eccezionalità della situazione in atto, i contratti di categoria
avranno durata non inferiore a 3 anni e mezzo, a partire dalla scadenza di quelli precedenti.
L'Accordo prevede anche tre Allegati: l'Allegato l - L'accordo sul fisco (siglato il 12 gennaio 1983); l'Allegato 2 - L'accordo sugli assegni familiari (siglato il 19 gennaio 1983) e infine l'Allegato 3 - L'accordo sull'assistenza sanitaria (siglato il 22 gennaio 1983).  

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Soggetto emanante:
Data: 22-01-1983
Tipologia: Accordi, intese e patti
Parole chiave: politica dei redditi   costo del lavoro   assegni familiari   contrattazione collettiva   mercato del lavoro   occupazione   competitività   orario di lavoro  

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