Protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983
Il Governo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ribadiscono l'obiettivo assunto il 22 giugno 1981, nell'intento di operare il rientro graduale dell'inflazione; enunciano l'obiettivo parallelo di affrontare il grave problema della occupazione mediante una serie di misure legislative ed amministrative e di comportamenti consensuali delle parti sociali. Il Governo presenterà al Parlamento: - un provvedimento urgente per la modifica dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche tendente sia alla neutralizzazione del drenaggio fiscale, sia ad una più equa distribuzione dell'imposta sui redditi; - un provvedimento per l'istituzione di un assegno integrativo per i figli a carico di età non superiore ai 18 anni; - un provvedimento per una fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle imprese; si impegna a che l'incremento medio ponderato annuo delle tariffe, dei prezzi amministrati e dei prezzi sorvegliati si mantenga nei limiti del 13%. Il Governo presenterà al Parlamento un provvedimento per una fiscalizzazione degli oneri sociali a carico delle imprese, di pari incidenza ercentuale a quella raggiunta nell'anno 1982. In sede di nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sarà proposta una fiscalizzazione aggiuntiva di oneri sociali per la nuova occupazione del Mezzogiorno. Il Governo, le Organizzazioni sindacali si impegnano a mantenere l'incremento medio annuo del costo del lavoro, nei settori pubblico e privato. Il Governo si incontrerà con le Parti sociali per un esame dell'insieme delle misure di riforma previdenziale e pensionistica, si impegna inoltre a sostenere in Parlamento la riforma della disciplina del mercato del lavoro ampliando le possibilità per i lavori part time e per la mobilità anche internazionale, con aree sperimentali e servizi di osservazione sul mercato del lavoro, sulla facoltà in via sperimentale, di assunzione nominativa di giovani per rapporti di lavoro a termine aventi finalità formativa, nonché, nella misura del 50% delle richieste numeriche, di tutti i lavoratori ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità e sulla fissazione dei periodi massimi di godimento delle prestazioni di cassa integrazione guadagni (Cig) con riduzioni cadenzate, da far decorrere con l'avviamento dei processi di mobilità al nuovo regime. Nell'intento di affrontare con misure concrete il problema dell'assenteismo, verranno disposte drastiche misure in sede legislativa, amministrativa e contrattuale. Al fine di realizzare regimi di orario di lavoro più corrispondenti alle esigenze produttive, le parti concorderanno, nei rinnovi di categoria, clausole che consentano un più intenso utilizzo degli impianti, un recupero della prestazione effettiva rispetto all'orario contrattuale, nonché i criteri per una maggiore flessibilità di orari da porre in essere in sede aziendale. In considerazione delle eccezionalità della situazione in atto, i contratti di categoria avranno durata non inferiore a 3 anni e mezzo, a partire dalla scadenza di quelli precedenti. L'Accordo prevede anche tre Allegati: l'Allegato l - L'accordo sul fisco (siglato il 12 gennaio 1983); l'Allegato 2 - L'accordo sugli assegni familiari (siglato il 19 gennaio 1983) e infine l'Allegato 3 - L'accordo sull'assistenza sanitaria (siglato il 22 gennaio 1983).
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Soggetto emanante:
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Data:
22-01-1983
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Tipologia: Accordi, intese e patti |
Parole chiave:
politica dei redditi
costo del lavoro
assegni familiari
contrattazione collettiva
mercato del lavoro
occupazione
competitività
orario di lavoro
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