Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112
Il decreto comprende le misure per attuare un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Dpef per il 2009: a) un obiettivo di indebitamento netto delle PA che risulti pari al 2,5% del PIL nel 2008 e al 2% nel 2009, all'1%% nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 e a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9% nel 2008, al 102,7% nel 2009, al 100,4% nel 2010 ed al 97,2% nel 2011; b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della PA e rilancio delle privatizzazioni, ecc. Si segnalano alcuni articoli: l'art. 19, relativo all'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della gestione separata ex Legge n. 335/95, a condizione che il soggetto abbia maturato determinati requisiti. L'art. 22, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73, DLgs n. 276/03, ampliandone il campo di applicazione (oggettvo e soggettivo) e semplificandone l'utilizzo. Viene abrogato l'art. 71, che ne limitava l'utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), o in procinto di uscirne (pensionati). Ulteriori modifiche al lavoro occasionale accessorio (art. 70 DLgs n. 276/03) sono state introdotte dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. L'art. 39 che ha introdotto il Libro Unico del Lavoro e ne disciplina l'istituzione e la tenuta. Il LUL rappresenta una tappa del processo di semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro. Esso sostituisce i libri matricola ed i libri paga e riguarda i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, dello spettacolo, dell'autotrasporto e marittimi, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) o associati in partecipazione con apporto lavorativo. L'art. 46, "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella PA". L'art. 72, relativo al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La disposizione non si applica al personale della Scuola. L'art. 74, che riguarda la riduzione degli assetti organizzativi e che prevede che le amministrazioni dello Stato provvedano: a)a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa.
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Soggetto emanante:
Governo Italiano
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Data:
25-06-2008
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Tipologia: Decreti Legge |
Parole chiave:
pubblica amministrazione
finanza pubblica
competitività
flessibilità del lavoro
tipologie contrattuali
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