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Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 dicembre 2013, n. 16522

"D.D. del 17/09/2013, n. 345, presentazione del prospetto informativo ai sensi dell'art. 9, c. 6, L. del 12 marzo 1998, n. 68, così come sostituito dall'art. 40, c. 4, L. del 6 agosto 2008, n. 133. Nota Operativa".
Facendo seguito all'entrata in vigore, il giorno 10/01/2014 alle ore 19.00, del D.D. n. 345 del 17/09/2013 (di seguito il Decreto) recante l'aggiornamento degli standard del Sistema Informatico del Prospetto Informativo e la loro pubblicazione su www.cliclavoro.gov.it congiuntamente alle modalità operative a cui devono adeguarsi i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati per il corretto utilizzo del sistema, con la presente Nota il Ministero del Lavoro descrive la novità previste dal Decreto rinviando al documento "Modelli e Regole - Versione Gennaio 2014", allegato alla presente Nota, per costituirne parte integrante, per le ulteriori informazioni.
La novità più importante riguarda la sospensione degli obblighi occupazionali (di seguito la sospensione), di cui all'art. 3, c. 5, L. n. 68/1999 e all'art. 4, D.P.R. n. 333/2000, della quale ora, per rendere possibile una migliore gestione dell'istituto, in ambito nazionale e provinciale, il corretto utilizzo dello stesso, che dovrebbe costituire un’eccezione all'assunzione di lavoratori disabili e una verifica della situazione aziendale da parte degli uffici competenti e degli organi ispettivi, è indispensabile indicare la data di fine della sospensione medesima.
La sospensione può essere utilizzata dai datori di lavoro che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in Contratto di solidarietà; in Fondo di solidarietà di settore o che hanno effettuato Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito.
In queste ipotesi gli obblighi di assunzione sono sospesi per la durata del trattamento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per il singolo ambito provinciale.
La sospensione, inoltre, può essere utilizzata in caso di mobilità: procedura di mobilità conclusa senza licenziamenti o con un numero di licenziamenti inferiore a 5, la durata della sospensione dell'obbligo di assunzione corrisponderà con la durata della procedura; procedura di mobilità conclusa con un numero di licenziamenti superiore a 5, la durata della sospensione dell'obbligo di assunzione opererà per sei mesi corrispondenti al periodo di efficacia del diritto di precedenza alla riassunzione presso l'azienda di provenienza previsto a favore dei lavoratori in mobilità.
La Cassazione, con sentenza n. 10731 del 16/05/2011, ha specificato che (...) in caso di procedura di mobilità disciplinata dalla L. n. 223/1990, articoli 4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale",
Nel caso di sospensione a seguito di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, non essendo prevista dalla normativa la sospensione saranno i servizi provinciali competenti ad indicare gli strumenti per rendere possibile l'adempimento dell'obbligo di assunzione.
Diventa, inoltre, obbligatorio indicare il numero dei lavoratori totali dedotti nelle Convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.
Al fine di adeguarsi alle modifiche delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di calcolo è stato rettificato l'elenco delle suddette categorie di lavoratori, inserendo una nuova ipotesi di esclusione per i datori di lavoro che occupano personale operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle varie opere di manutenzione svolte "in cantiere". Pertanto, con la locuzione "personale di cantiere", si fa riferimento non solo al personale che svolge la propria attività nelle imprese appartenenti al settore edile ma anche quello che esegue montaggi industriali o impiantistici e le relative opere di manutenzione all'interno del cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi dall'applicazione dell'impresa del contratto dell'edilizia.
Relativamente al pagamento del tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, di cui all'art. 5, c. 2, L. n. 68/1999, deve intendersi il tasso indicato dal D.M. 12/12/2000. La norma va interpretata come "un'ipotesi di esclusione dalla base del computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero".
Con riguardo alle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, il numero dei lavoratori acquisiti per passaggio di appalto non è calcolato per la quota d'obbligo di lavoratori disabili.
In ultimo avendo il Decreto apportato rilevanti modifiche ai servizi informatici questi saranno disponibili dal 10/01/2014 ma la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15/02/2014.

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Apri: All. 1: MODELLI E REGOLE Gennaio 2014.pdf  pdf 725 KB

Soggetto emanante: Ministero del Lavoro
Data: 12-12-2013
Tipologia: Note di Indirizzo - Interpelli
Parole chiave: informatizzazione   servizi per il lavoro   sistema informativo lavoro   semplificazione amministrativa   collocamento mirato   mercato del lavoro  

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