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Il DL 28 gennaio 2019, n. 4 su Reddito di cittadinanza e pensioni. Nota di approfondimento

A cura della Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali di ANPAL Servizi. Il DL n. 4/19 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2019 e successivamente approvato dal Senato in data 27 febbraio 2019, consta di 29 articoli, divisi in tre Capi: Capo I “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza” (articoli 1-13); Capo II “Trattamento di pensione anticipata ‘Quota 100’ e altre disposizioni pensionistiche” (articoli 14-26) e Capo III “Disposizioni finali” (articoli 27-29). La presenta nota approfondisce il Capo I, inerente il Reddito di cittadinanza (Rdc). Il Rdc decorre dal mese di aprile 2019 ed è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei requisiti: - di cittadinanza, residenza e soggiorno; - reddituali e patrimoniali; - godimento di beni durevoli. Su base annua si compone di: - una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6 mila euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 2, c. 4; - una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. La soglia massima del Rdc pari a 9.360 euro annui e minima pari a 480 euro annui. La durata massima è prevista per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Può essere rinnovato. L'erogazione è condizionata alla dichiarazione da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, sono tenuti a rendere la DID di persona tramite la piattaforma digitale del Rdc di cui all'art. 6, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, o presso i CPI, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. I beneficiari non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i CPI o, dove previsto da Leggi regionali, presso i soggetti privati accreditati per i Servizi per il lavoro, un Patto per il lavoro. In caso di bisogno complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'Inclusione Sociale.

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Soggetto emanante: ANPAL Servizi
Autore:
Data:
Tipologia: Studi e ricerche
Parole chiave: anpal   disoccupazione   inclusione sociale   inserimento lavorativo   fasce deboli   mercato del lavoro   centri per l'impiego   politiche attive del lavoro   politica sociale   reddito di cittadinanza - rdc  

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