Comunicazione della Commissione europea, 13 marzo 2020, COM(2020) 113 def.
"Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/13, il Regolamento (UE) n. 1301/13 e il Regolamento (UE) n. 508/14 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19". Con la Proposta di Regolamento di cui si tratta, la Commissione europea, per contrastare gli effetti dell'epidemia di COVID-19, intende promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei Fondi strutturali e di investimento europei, inizialmente nell'ordine di 37 miliardi di euro. A tal fine, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di sbloccare circa 8 miliardi di euro da destinare agli investimenti, per sbloccare a loro volta 29 miliardi di euro di finanziamenti strutturali in tutta l'Unione europea. Al fine suggerisce di indirizzare rapidamente questi 37 miliardi di euro verso gli interventi ritenuti necessari, rinunciando per il 2020 all'obbligo di chiedere il rimborso dei prefinanziamenti che non sono stati spesi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), nonché del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in modo che ciascun Paese membro sia tenuto ad utilizzare gli importi non recuperati nel 2020 per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 tramite i suddetti Fondi SIE. La proposta di Regolamento modifica il Regolamento (UE) n. 1301/13 prevedendo la possibilità per il FESR di sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica, nonché di promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo favorendo collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo, tra l'altro, gli investimenti in prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente. Il Regolamento (UE) n. 1303/13 sul Fondo sociale europeo è novellato nella misura in cui lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8% della dotazione di una priorità (al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma) a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma. Le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono poi ammissibili a decorrere dal 1º febbraio 2020. Circa il FEAMP, le modifiche al Regolamento (UE) n. 50/14 prevedono anche la possibilità di "contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da una crisi sanitaria pubblica, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca".
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Soggetto emanante:
Commissione europea
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Autore:
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Data:
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Tipologia: Comunicazioni della Commissione |
Parole chiave:
fondi strutturali 2014-2020
finanziamenti comunitari
programma comunitario
industria
pmi - piccole e medie imprese
programmazione 2014-2020
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